Navigando per la rete, si incontrano spesso blog che riportano il seguente avviso:
«Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001»
Perchè?
La n. 62 del 7.03.2001, nota come Legge Urbani, identifica il prodotto editoriale nel seguente modo:
“il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Dunque anche i blog? Pare di sì. E se il blog è un prodotto editoriale, ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n. 47:
“non può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”.
Pena la condanna per stampa clandestina.
Onde evitare complicazioni, dunque, i più si tutelano sottolineando la non regolare periodicità delle pubblicazioni on-line, come elemento distintivo per il quale il proprio blog non può essere considerato un prodotto editoriale. Fine della storia.
– o –
Per chi vuole approfondire, si può entrare nel merito di altre considerazioni:
Ora, in primo luogo, si ricorda che l’art. 21 della Costituzione recita:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E forse il blog non è un “mezzo di diffusione” con cui esercito il mio “diritto di manifestare il proprio pensiero“?
In secondo luogo non è chiaro se tale prinicipio deve essere applicato anche alle testate on-line amatoriali. Le risposte di chiarimento sono arrivate dall’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’editoria, Vannino Chiti, pubblicate da La Repubblica:
- non c’è alcun vincolo aggiuntivo di sorta da parte della legge per quello che riguarda i siti Internet, in particolare per quello che riguarda la registrazione dei siti informativi
- [Si devono registrare] Coloro che erano tenuti a farlo prima della nuova norma. Quindi la nuova legge non estende la platea in nessun modo”.
- [infine] ‘Per prodotto editoriale ai fini della presente legge’ sancisce in maniera esplicita e vincolante l’impossibilità di estendere la norma in via interpretativa.
Si segnalano per ulteriori Informazioni ed utili approfondimenti i siti Interlex ed Ikaro
anche questa e’ l’ennesima prova che la politica non ci sta dietro… e la legislazione e’ vecchia e va rimodernata.
Ottima spiegazione, complimenti!
Ciao, Paolo.
Grazie a te per il passaggio e complimenti per il tuo blog.
penso che hai ragione e che, purtroppo i nostri politici mi sembra ch facciano le leggi senza documentarsi e approfondire ciò su cui legiferano, se si considera le successive precisazioni, smentite e aggiustamenti che seguono le loro leggi. A parte l’aspetto artistico come ha fatto giustamente notare md, l’art. 4 della costituzione parla di “attività” da svolgere secondo le proprie possibilità per il progresso materiale e spirituale della società. Se ci si richiama alla cotituzione ogni rapporto con la legge ordinaria credo che sia superfluo, e tantomeno c’è bisogno di far parte di una categoria professionale per bloggare.
ciao fabrizio
grazie per l’informazione
Grazie mille, ottimo (e utile) post.
ottimo post..grazie
Insomma, questo disclaimer é veramente ridicolo. Mostra subito quanto l’autore cerca di mettersi al riparo nel caso che il funzionariello di servizio non conoscesse la differenza tra un blog e una testata giornalistica…E questo avviene solo in Italia. Cosa succederà a partire da questo gennaio quando, per pubblicare foto e video bisognerà prima registrarle? Un casino!
scusate la mia feroce ignoranza… cosa cambia da questo gennaio per quello che riguarda foto e video sui blog? bisognerà registrarle… ma dove? grazie
si ma che vuol dire?^ che chi usa quesdto tipo di messaggio non può diffodere notizie veritiere? o cmq non lo sono davvero? possono essere dei falsi?
Grazie mille, ottimo articolo.
Abbiamo inserito un link a questo articolo nel nostro blog.